Calcio Italiano Serie A Giudice Sportivo: Una giornata a Tevez, multe a Lazio e Inter, no...

Giudice Sportivo: Una giornata a Tevez, multe a Lazio e Inter, no prova tv per Chiellini

1377

Tevez e Chellini JuveGiudice Sportivo: Una giornata a Tevez, multe a Lazio e Inter, no prova tv per Chiellini . Dopo il posticipo fra Lazio e Genoa, e in attesa del recupero fra Parma e Chievo in programma domani mercoled’ 11 febbraio, il Giudice Sportivo ha diramato le proprie decisioni dopo la terza giornata di ritorno di Serie A.

Giudice Sportivo: Una giornata a Tevez, multe a Lazio e Inter, no prova tv per Chiellini . Sono stati fermati per una giornata: Marchetti, Cana,  Gonzalez, Holebas, Mauri, Mertens, Okaka, Pasquale, Taider e  Tevez.

Niente prova tv per Giorgio Chiellini per la gomitata a Pazzini. Ennesimo episodio che farà discutere considerato che a scagionare il difensore bianconero è stato l’arbitro Damato. Il rischio squalifica con prova tv è stato spazzato via da quanto ‘congruamente giudicato’ dal direttore di gara che, interpellato, ha spiegato di aver ‘visto direttamente il contatto’ e di averlo subito valutato come ‘un normale atto di gioco in quanto Chiellini cercava di prendere posizione e tentare di anticipare di testa il suo diretto avversario’. Cade così la segnalazione da parte del Procuratore Federale perché ‘carente della condizione di ammissibilità’.

Multa di 20 mila euro all’Inter, 15 mila per la Lazio. Il Giudice Sportivo ha deciso di punire le due società con ammende pecuniarie. Il club nerazzurro, si legge, “per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; e per aver inoltre, al 36° del primo tempo, esposto uno striscione di grande dimensione, dal tenore insultante per il Presidente della Società avversaria; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

Per quanto riguarda la Lazio, la multa è “per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, intonato un coro insultante per motivi di origine territoriale; e per aver inoltre, nel corso della gara, intonato cori ingiuriosi nei confronti del Direttore di gara; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.

CheapAdultWebcam