Calcio Italiano Serie A, 1^ giornata, le decisioni del Giudice Sportivo: Stangata al Verona

Serie A, 1^ giornata, le decisioni del Giudice Sportivo: Stangata al Verona

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Ecco le decisioni del Giudice Sportivo, riportate sul sito ufficiale della Lega Nazionale Calcio Serie A
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventualidecisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
1) SERIE A TIM
Gare del 24-25-26 agosto 2013 – Prima giornata andata
Cagliari-Atalanta 2-1
Fiorentina-Catania 2-1
Hellas Verona-Milan 2-1
Internazionale-Genoa 2-0
Lazio-Udinese 2-1
Livorno-Roma 0-2
Napoli-Bologna 3-0
Parma-Chievo Verona 0-0
Sampdoria-Juventus 0-1
Torino-Sassuolo 2-0
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentantedell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 27 agosto 2013, ha assunto ledecisioni qui di seguito riportate:
SOCIETA’
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nelcorso della prima giornata andata sostenitoridelle SocietàFiorentina-Juventus-Lazio-Milan-Napoli-Sampdoria eTorino
hanno, inviolazione della normativa di cui all’art. 12 comma3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo edutilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);considerato che nei confronti delle Società di cuialla premessa ricorrono congiuntamente lecircostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,deliberadi non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa inordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 40.000,00 alla Soc.HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corsodella gara, lanciato sei fumogeni nel recinto di giuoco; per avere inoltre, verso il termine dellagara, indirizzato alcuni fasci di luce laser versol’Arbitro e i calciatori della squadra avversaria;per avere infine, alla conclusione della gara, mentre il pubblico defluiva dallo stadio, lanciato oggetti di varia natura e alcuni seggiolini in plastica divelti verso i sostenitori della squadraavversaria, senza conseguenze lesive; entità dellasanzione attenuata ex art. 14 comma 5 inrelazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS,per avere la Società concretamente operato conle forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 alla Soc.MILAN per avere suoi sostenitori, dopo la conclusione dellagara, lanciato un bengala verso i sostenitori dellasquadra avversaria; entità della sanzioneattenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc.NAPOLIper avere suoi sostenitori, nel corso della gara,lanciato due bengala nel recinto di giuoco; entitàdella sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 inrelazione all’art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS,per avere la Società concretamente operato conle forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc.LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) e e)CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e divigilanza. CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CASTELLINI Paolo
(Sampdoria): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
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