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Serie A, Giudice Sportivo: Sette calciatori squalificati e quattro Curve chiuse con sospensione

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Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 21 ottobre 2013, ha assunto le  decisioni qui di seguito riportate:

CALCIATORI ESPULSI  –  SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 
CANNAVARO Paolo (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

HANDANOVIC Samir (Internazionale): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

LEGROTTAGLIE Nicola (Catania): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

CALCIATORI NON ESPULSI  –  SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA 

ALVAREZ VALEIRA Pablo Sebastian (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

IMMOBILE Ciro (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).  63/176

RIGONI Luca (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

SARDO Gennaro (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

Il Giudice Tosel inoltre delibera di sanzionare la Soc. ROMA con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una  gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori;

delibera di sanzionare la Soc. MILAN con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una  gara con i settori denominati “Secondo Anello della Curva Sud” privi di spettatori;

delibera di sanzionare la Soc. INTERNAZIONALE con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di  disputare una gara con i settori denominati “Secondo Anello Verde ” privi di spettatori (in  assenza di precisi criteri normativi in tema di manifestazioni discriminatorie da parte di tifoserie  “in trasferta” è equo far riferimento al settore dello stadio in precedenza destinatario di analoga  sanzione);

delibera di sanzionare la Soc. TORINO con l’obbligo di disputare una gara con il settore  denominato “Curva Primavera” privo di spettatori;

Dispone che l’esecuzione di tali sanzioni sia sospesa per anni uno con l’avvertenza che, nel caso  di specifica recidività nell’ambito di tale periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si  aggiungerà a quella deliberata per la nuova violazione.

Ammenda di € 50.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori colpito con il lancio  di una bottiglietta uno steward;

Ammenda di € 50.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori ( prima dell’inizio della  gara, al 48° del primo tempo ed al 27 del secondo tempo) effettuato un fitto lancio di oggetti  contundenti di varia natura ( bottigliette, aste di bandiera, begala e fumogeni accesi ) nel settore  occupato dai sostenitori della squadra avversaria;

Ammenda di € 50.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori ( prima dell’inizio della gara, al 48° del primo tempo ed al 27 del secondo tempo) effettuato un fitto lancio di oggetti  contundenti di varia natura ( bottigliette, aste di bandiera, begala e fumogeni accesi ) nel settore  occupato dai sostenitori della squadra avversaria;

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,  acceso alcuni petardi e fumogeni nel proprio settore e lanciato due fumogeni sul terreno di  giuoco;

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, 35° del secondo  tempo, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni.

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