Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 21 ottobre 2013, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
CALCIATORI ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CANNAVARO Paolo (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
HANDANOVIC Samir (Internazionale): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
LEGROTTAGLIE Nicola (Catania): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
CALCIATORI NON ESPULSI – SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ALVAREZ VALEIRA Pablo Sebastian (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
IMMOBILE Ciro (Torino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione). 63/176
RIGONI Luca (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
SARDO Gennaro (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
Il Giudice Tosel inoltre delibera di sanzionare la Soc. ROMA con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori;
delibera di sanzionare la Soc. MILAN con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Secondo Anello della Curva Sud” privi di spettatori;
delibera di sanzionare la Soc. INTERNAZIONALE con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Secondo Anello Verde ” privi di spettatori (in assenza di precisi criteri normativi in tema di manifestazioni discriminatorie da parte di tifoserie “in trasferta” è equo far riferimento al settore dello stadio in precedenza destinatario di analoga sanzione);
delibera di sanzionare la Soc. TORINO con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Primavera” privo di spettatori;
Dispone che l’esecuzione di tali sanzioni sia sospesa per anni uno con l’avvertenza che, nel caso di specifica recidività nell’ambito di tale periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si aggiungerà a quella deliberata per la nuova violazione.
Ammenda di € 50.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori colpito con il lancio di una bottiglietta uno steward;
Ammenda di € 50.000,00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori ( prima dell’inizio della gara, al 48° del primo tempo ed al 27 del secondo tempo) effettuato un fitto lancio di oggetti contundenti di varia natura ( bottigliette, aste di bandiera, begala e fumogeni accesi ) nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria;
Ammenda di € 50.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori ( prima dell’inizio della gara, al 48° del primo tempo ed al 27 del secondo tempo) effettuato un fitto lancio di oggetti contundenti di varia natura ( bottigliette, aste di bandiera, begala e fumogeni accesi ) nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria;
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni petardi e fumogeni nel proprio settore e lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco;
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, 35° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni.
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